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Trust (assistenza nel contratto) servizio di trustee e protector

Guardato con sospetto anche da consulenti legali e commerciali, che sovente non ne hanno nemmeno sentito parlare, un sempre maggior confronto e scambio con i mercati internazionali, una sempre più diffusa cultura economica e giuridica tra gli imprenditori, e l’evidente plasticità dell’istituto rispetto ad analoghe figure giuridiche tipiche del nostro ordinamento, sembravano aver finalmente “sdoganato” il trust, rendendolo particolarmente appetibile per chi cercasse un utile strumento di difesa del suo patrimonio, in considerazione di un regime fiscale di assolutamente vantaggio.

Il trust è un antico strumento giuridico di origine anglosassone, creato per proteggere beni o diritti quando questi siano destinati ad uno scopo o siano riservati ad uno o più beneficiari. La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme che regolamentino l’istituto, non ha comunque ostacolato il suo impiego anche nel nostro paese, e trova attuale legittimazione nell’ordinamento giuridico nazionale a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992 con legge 16 ottobre 1989 n. 364.
Per effetto dell’istituto, Il proprietario originale, detto Disponente o Settlor, trasferisce la proprietà di tutti o alcuni suoi beni ad un Amministratore, detto Trustee, il quale a sua volta li gestisce con i diritti ed i poteri di un vero proprietario nell’interesse di uno o più Beneficiari e/o per la realizzazione di uno scopo specifico. Sopra di essi, opera una figura di garanzia sulla corretta realizzazione dello scopo del trust, vale a dire il Protector.
La principale caratteristica del Trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale, i beni che si vogliono vincolare in Trust non sono più di proprietà del Disponente, ma diventano di proprietà del Trustee, pur non facendo parte del patrimonio personale di quest’ultimo, in termini assoluti, ovvero, fino a quando non sia stato realizzato lo scopo per cui il trust è stato costituito.
Il risultato più concreto del ricorso al trust è rappresentato dal fatto che i terzi creditori del disponente non possono aggredire i beni oggetto del Trust affidati al Trustee, poiché gli stessi sono sottoposti ad un “vincolo di destinazione”, rappresentato dallo scopo del Trust deciso dal Disponente nell’atto di costituzione del Trust, e ad un “vincolo di separazione”: i beni diventano di proprietà del Trustee ma non si “confondono” con i beni personali di proprietà del Trustee stesso (per esempio, se egli muore o fallisce, i beni del Trust di cui egli è proprietario non cadono in successione, né per altro verso entrano nella massa fallimentare).

Lo scopo del trust, che deve potere essere sempre considerato meritevole, secondo i principi dell’ordinamento giuridico di riferimento, è impiegabile utilmente per:
  • Protezione dei beni personali ed aziendali;

  • Riservatezza sul patrimonio;

  • Tutela del patrimonio successorio;

  • Passaggio generazionale aziendale;

  • Tutela dei minori, dei nascituri ed inabili;

  • Beneficenza con trust di scopo;

  • Trust di garanzia, quale strumento di finanziamento aziendale;

  • Investimento pensionistico;

  • Legittimi vantaggi di natura fiscale.