charitable trusts, in alternativa alle Fondazioni: la disciplina in materia di amministrazione e organi delle fondazioni, contenuta nel codice civile, è estremamente laconica. Il codice, infatti, si limita a stabilire che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, esentando, però, da responsabilità quelli che non hanno partecipato all’atto causativo del danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza che l’atto si stava per compiere, non abbiano fatto constare il loro dissenso. I beni intestati ad una Fondazione, diventano di proprietà della Fondazione, quelli conferiti in un trust, al “trustee”, con possibilità di rientro in capo al settlor. Unico organo necessario della fondazione è, dunque, l’organo di amministrazione; mancando l’assemblea, prevista invece per le associazioni, si possano concentrare in esso tutti i poteri. Il codice nulla dice circa la sua composizione: potrebbe, quindi, essere anche un organo monocratico, sebbene normalmente sia collegiale (variamente denominato: frequentemente consiglio di amministrazione ma negli statuti si trova anche consiglio dei garanti, consiglio direttivo, consiglio di fondazione ecc.). Lo statuto può stabilire liberamente le modalità di nomina degli amministratori e la loro durata in carica, che può anche essere vitalizia. Spesso il fondatore, se vivente, si riserva il potere di nominare una parte degli amministratori o la presidenza dell’organo amministrativo; va osservato che, se ciò non avviene, il fondatore non è di per sé organo della fondazione. La nomina degli amministratori, oltre che al fondatore, può essere attribuita a soggetti terzi o allo stesso organo di amministrazione per cooptazione. Di solito la rappresentanza dell’ente verso l’esterno è attribuita al presidente dell’organo di amministrazione; in ogni caso le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro delle persone giuridiche, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che ne erano a conoscenza. Sempre al presidente, che può essere affiancato da uno o più vicepresidenti, è solitamente attribuito il compito di curare l’attuazione delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, avvalendosi del personale posto alle sue dipendenze. La revocabilità dei beni nella fondazione è sempre possibile nei termini previsti dal codice civile. La revocabilità dei beni al patrimonio del settlor, è stabilita dal contratto (nel trust irrevocabile su scelta del settlor).